Chi è il direttore dei lavori e chi lo nomina
Lo sceglie e lo incarica il committente, cioè chi fa realizzare l’opera: il proprietario, l’azienda, a volte l’impresa che costruisce in proprio. Deve essere un tecnico abilitato, iscritto al proprio albo, che lavora nei limiti delle competenze della sua professione.
Può essere lo stesso tecnico che ha firmato il progetto oppure un altro. Quello che conta è che conosca il progetto a fondo, perché il suo lavoro consiste nel confrontare ogni giorno il cantiere con quelle carte.
Per le strutture la legge è esplicita. L’art. 64 del DPR 380/2001 stabilisce che le opere in cemento armato e a struttura metallica si eseguono sotto la direzione di un tecnico abilitato iscritto all’albo. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la sua parte, rispondono della corrispondenza dell’opera al progetto, del rispetto delle prescrizioni esecutive e della qualità dei materiali.
Il direttore dei lavori non costruisce: controlla che quello che si costruisce sia quello che è stato progettato e autorizzato.
I compiti del direttore dei lavori, fase per fase
Il lavoro del direttore dei lavori non si concentra alla fine. Comincia prima che arrivino le macchine e finisce dopo che se ne sono andate. Per le parti strutturali il Testo Unico dell’Edilizia gli assegna adempimenti precisi.
| Fase | Cosa fa il direttore dei lavori | Riferimento |
|---|---|---|
| Prima dell’inizio | Firma con il progettista la relazione sui materiali allegata alla denuncia delle opere strutturali; presenta la nomina del collaudatore scelto dal committente | Art. 65, art. 67 DPR 380/2001 |
| Durante i lavori | Conserva in cantiere progetto e documenti, tiene il giornale dei lavori e lo vista nelle fasi più importanti | Art. 66 DPR 380/2001 |
| Struttura ultimata | Entro sessanta giorni deposita allo sportello unico la relazione a struttura ultimata, con i certificati delle prove sui materiali | Art. 65 DPR 380/2001 |
| Chiusura | Comunica il completamento della struttura al collaudatore; per gli interventi locali firma la dichiarazione di regolare esecuzione | Art. 67 DPR 380/2001 |
| Agibilità | Assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico | Art. 24 DPR 380/2001 |
A questi adempimenti si aggiunge il lavoro quotidiano: sopralluoghi, verifica dei materiali in arrivo, controllo delle armature prima dei getti, risposta ai dubbi dell’impresa. È qui che si vede la differenza tra una direzione dei lavori presente e una solo formale.
Sugli edifici esistenti questo lavoro pesa ancora di più. Quando si apre un muro o si scopre un solaio, emergono spesso situazioni che il rilievo non poteva mostrare: una trave diversa dal previsto, una muratura più debole, un appoggio da rifare. Chi dirige i lavori deve riconoscerle subito e decidere con il progettista se e come adattare la soluzione, prima che l’impresa proceda.
Le responsabilità del direttore dei lavori
L’art. 29 del DPR 380/2001 definisce il quadro. Titolare del titolo, committente e costruttore rispondono della conformità delle opere alla normativa urbanistica e al piano. Insieme al direttore dei lavori, rispondono della conformità al permesso e alle modalità esecutive stabilite.
Il direttore dei lavori ha però una via d’uscita che gli altri non hanno, e un obbligo preciso. Non è responsabile se contesta la violazione agli altri soggetti e ne dà comunicazione motivata e contemporanea al Comune. Se la violazione è una totale difformità o una variazione essenziale, deve anche rinunciare all’incarico. Se non lo fa, il Comune lo segnala all’ordine professionale, e rischia la sospensione dall’albo da tre mesi a due anni.
La firma del direttore dei lavori vale qualcosa proprio perché comporta una responsabilità personale.
Per te, committente, questo ha una conseguenza pratica. Un direttore dei lavori che contesta una scelta dell’impresa non sta rallentando il cantiere: sta facendo il suo lavoro, anche a tua tutela.
Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza: figure diverse
È la confusione più frequente nei cantieri privati. Il direttore dei lavori risponde dell’opera: che sia conforme al progetto e al titolo. Il coordinatore per la sicurezza risponde dell’organizzazione della sicurezza del cantiere: piani, interferenze tra imprese, verifiche sui lavoratori. Il secondo è disciplinato dal D.Lgs. 81/2008, al Titolo IV.
| Direttore dei lavori | Coordinatore per la sicurezza | Impresa | |
|---|---|---|---|
| Di cosa si occupa | Conformità dell’opera al progetto e al titolo | Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere | Esecuzione dei lavori |
| Norma di riferimento | DPR 380/2001 | D.Lgs. 81/2008, Titolo IV | Contratto e norme di settore |
| Chi lo incarica | Il committente | Il committente o il responsabile dei lavori | Il committente, con il contratto |
| Documenti tipici | Giornale dei lavori, relazione a struttura ultimata | Piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera | Piano operativo di sicurezza |
Anche il momento della nomina è diverso. Il direttore dei lavori serve per ogni opera strutturale in cemento armato o acciaio. Il coordinatore per la sicurezza serve quando nel cantiere operano più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente.
Cosa aspettarsi da un buon direttore dei lavori
Al di là degli obblighi di legge, ci sono alcune cose che un committente può pretendere:
- presenza in cantiere nelle fasi decisive, come scavi, armature prima dei getti, posa di travi e solai;
- verbali scritti delle visite e delle decisioni prese, non solo accordi a voce;
- controllo dei materiali e delle certificazioni prima della posa, non dopo;
- comunicazione chiara quando qualcosa non corrisponde al progetto, con la proposta di come procedere;
- gestione ordinata delle varianti, che vanno progettate e, per le strutture, denunciate prima di eseguirle.
Sulle varianti la legge è netta. Anche le modifiche introdotte durante i lavori alle opere strutturali vanno denunciate allo sportello unico prima di essere eseguite. Una variante fatta in cantiere senza passaggi formali diventa una difformità.
Nella progettazione strutturale che seguo, la direzione dei lavori è la naturale prosecuzione del calcolo: chi ha dimensionato la struttura la controlla mentre prende forma. Lavoro nella Bergamasca, anche nelle province di Milano e Cremona.
Domande frequenti
Il direttore dei lavori è obbligatorio nei lavori privati?
Per le opere strutturali in cemento armato e acciaio sì: l’art. 64 del DPR 380/2001 impone che siano eseguite sotto la direzione di un tecnico abilitato. Per gli altri lavori dipende dal tipo di intervento e dal titolo edilizio. In ogni caso è la figura che tutela il committente sulla corrispondenza tra progetto e opera.
Il direttore dei lavori può essere un dipendente dell’impresa?
È una scelta da evitare. Il direttore dei lavori controlla l’impresa per conto del committente: se dipende dall’impresa, il controllo perde indipendenza. Non a caso l’art. 64 del DPR 380/2001 tiene distinte le responsabilità del direttore dei lavori da quelle del costruttore.
Il direttore dei lavori risponde della sicurezza del cantiere?
La sicurezza dei lavoratori ha figure proprie: il datore di lavoro di ogni impresa e, quando serve, il coordinatore per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il direttore dei lavori risponde della conformità dell’opera al progetto e al titolo. Sono incarichi diversi, con norme e documenti diversi.
Cosa firma il direttore dei lavori a fine lavori?
Per le strutture deposita la relazione a struttura ultimata entro sessanta giorni e, per gli interventi locali su edifici esistenti, la dichiarazione di regolare esecuzione al posto del collaudo. Per l’agibilità firma l’attestazione sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, quando è stato nominato.