PiMUS: cos’è e cosa prevede la legge

Il PiMUS è disciplinato dal decreto legislativo 81 del 2008, il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 136 stabilisce che nei lavori in quota il datore di lavoro redige un piano di montaggio, uso e smontaggio. Lo fa tramite una persona competente, in funzione della complessità del ponteggio scelto.

Il piano contiene la valutazione delle condizioni di sicurezza per quel ponteggio e per ogni fase di lavoro prevista. Può avere la forma di un piano generale, integrato da istruzioni e progetti di dettaglio per gli schemi speciali. Deve essere messo a disposizione del preposto che sorveglia e dei lavoratori interessati. I contenuti minimi sono elencati nell’Allegato XXII dello stesso decreto.

Il ponteggio va montato, smontato o trasformato sotto la sorveglianza diretta di un preposto. Deve essere fatto a regola d’arte e secondo il PiMUS, da lavoratori con una formazione adeguata e mirata. Durata e requisiti dei corsi sono fissati dall’Allegato XXI.

Il PiMUS copre anche la fase d’uso, non solo il montaggio. L’articolo 137 chiede controlli a intervalli periodici, dopo forti perturbazioni atmosferiche e dopo lunghe interruzioni del lavoro. Si verificano la verticalità dei montanti, il serraggio dei giunti, l’efficienza di ancoraggi e controventi. Il controllo spetta al preposto dell’impresa, che sostituisce o rinforza gli elementi inefficienti.

Il PiMUS non è un modulo da archiviare: è il piano che chi monta il ponteggio deve seguire, fase per fase.

Chi redige il PiMUS e quali altri documenti servono

Il PiMUS è un documento dell’impresa, come il piano operativo di sicurezza. Non va confuso con il piano di sicurezza e coordinamento, che riguarda tutto il cantiere. Né con il progetto del ponteggio, che serve solo in alcuni casi e richiede un professionista abilitato.

DocumentoChi lo redigeA cosa serveNorma
PiMUSDatore di lavoro dell’impresa che monta il ponteggio, tramite una persona competenteMontaggio, uso e smontaggio in sicurezza di quel ponteggioD.Lgs. 81/2008, art. 136
Progetto del ponteggioIngegnere o architetto abilitatoCalcolo e disegno esecutivo, quando previstoD.Lgs. 81/2008, art. 133
POSDatore di lavoro di ogni impresa esecutriceRischi e misure di quell’impresa in quel cantiereD.Lgs. 81/2008, art. 96
PSCCoordinatore per la progettazione, quando è nominatoOrganizzazione della sicurezza di tutto il cantiereD.Lgs. 81/2008, art. 100

Il coordinatore per la sicurezza va nominato quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Con una sola impresa il coordinatore non è obbligatorio, ma il PiMUS serve lo stesso se c’è un ponteggio. Sono due obblighi diversi, con presupposti diversi.

Planimetria di cantiere con il ponteggio lungo le coperture di un capannone a Bagnolo Cremasco

Quando serve anche il progetto del ponteggio

Non ogni ponteggio richiede un calcolo specifico. I ponteggi prefabbricati sono autorizzati dal Ministero del lavoro per tipo, con una relazione di calcolo e schemi di impiego. Chi li usa deve farsi dare dal fabbricante la copia dell’autorizzazione, le istruzioni e gli schemi. Finché il ponteggio resta in quegli schemi, non serve un progetto dedicato.

L’articolo 133 chiede invece un progetto in alcuni casi precisi. Valgono per i ponteggi alti più di 20 metri e per le configurazioni non previste nella relazione di calcolo del fabbricante. Valgono anche per altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità. Il progetto comprende il calcolo di resistenza e stabilità e il disegno esecutivo, ed è firmato da un ingegnere o un architetto abilitato.

Situazione del ponteggioDocumenti da tenere in cantiere
Montato secondo gli schemi tipo del fabbricante, fino a 20 metriPiMUS, copia dell’autorizzazione ministeriale, istruzioni e schemi del fabbricante
Oltre 20 metri o in configurazione fuori dagli schemiAnche il progetto con calcolo e disegno esecutivo
Modificato durante i lavoriModifiche riportate subito sul disegno, restando nello schema tipo

L’articolo 134 aggiunge un punto pratico. Le modifiche fatte durante i lavori vanno riportate subito sul disegno e devono restare nello schema tipo che ha evitato il calcolo. Se il ponteggio esce da quello schema, torna l’obbligo del progetto.

Cosa deve sapere il committente sul PiMUS

Il committente non redige il PiMUS e non collauda il ponteggio. Ha però obblighi precisi sulla scelta delle imprese. L’articolo 90, comma 9, gli chiede di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche quando i lavori vanno a un’unica impresa. Nei cantieri sotto i 200 uomini-giorno e senza i rischi particolari dell’Allegato XI la verifica è semplificata. Bastano il certificato della Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva e un’autocertificazione sugli altri requisiti.

Chi commissiona può chiedere all’impresa di vedere la documentazione del ponteggio prima che salga sulla facciata.

Chiedere il PiMUS non è sfiducia verso l’impresa: è controllare che il ponteggio sulla tua casa abbia un piano.

Ci sono poi alcune regole che si vedono anche da terra. Le tavole del piano di calpestio non devono distaccarsi dalla muratura per più di 20 centimetri, secondo l’articolo 138. Le parti di ponteggio non pronte devono essere segnalate e delimitate. Non tocca al committente verificarle una per una, ma un’anomalia evidente va segnalata subito all’impresa.

Quando nel cantiere sono previste più imprese esecutrici, anche non contemporanee, la sicurezza del cantiere passa dal coordinatore, che verifica l’applicazione del PSC e l’idoneità dei POS delle imprese. In quei cantieri svolgo il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Domande frequenti sul PiMUS

Il PiMUS lo deve fare il proprietario di casa?

No. L’articolo 136 del decreto legislativo 81 del 2008 lo affida al datore di lavoro dell’impresa che usa il ponteggio, tramite una persona competente. Il proprietario, come committente, deve invece verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese a cui affida i lavori. Può chiedere di vedere il PiMUS prima del montaggio.

Chi può redigere il PiMUS?

La legge parla di persona competente incaricata dal datore di lavoro, in funzione della complessità del ponteggio. Non elenca un titolo professionale specifico. È diverso per il progetto del ponteggio previsto dall’articolo 133. Quando serve, deve essere firmato da un ingegnere o da un architetto abilitato.

Il PiMUS va tenuto in cantiere?

Sì. L’articolo 134 chiede di tenere in cantiere, ed esibire su richiesta degli organi di vigilanza, la copia del PiMUS. Insieme vanno tenuti la copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio e le istruzioni e gli schemi del fabbricante. Se è previsto il progetto, in cantiere deve esserci anche quello.

Il PiMUS sostituisce il POS?

No, sono documenti diversi. Il POS è il piano operativo di sicurezza che ogni impresa esecutrice redige per i propri rischi in quel cantiere. Il PiMUS riguarda solo il ponteggio: come si monta, come si usa e come si smonta in sicurezza. Un’impresa che monta un ponteggio li deve avere entrambi.