Sopraelevazione e adeguamento: cosa chiedono le norme tecniche
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17 gennaio 2018) dedicano il capitolo 8 agli edifici esistenti. Distinguono tre tipi di intervento: riparazione o intervento locale, miglioramento, adeguamento. Il paragrafo 8.4.3 elenca i casi in cui l’adeguamento è obbligatorio. Il primo della lista è proprio questo: quando si intende sopraelevare la costruzione.
Adeguare significa portare l’edificio ai livelli di sicurezza richiesti a una costruzione nuova. La Circolare n. 7 del 2019, al paragrafo C8.4.3, lo dice in modo esplicito. Il progetto va riferito all’intera costruzione e deve riportare le verifiche di tutta la struttura dopo l’intervento. Non basta calcolare il piano aggiunto.
| Tipo di intervento | Cosa riguarda la verifica | Collaudo statico |
|---|---|---|
| Riparazione o intervento locale | Le sole parti interessate e quelle che lavorano con esse | Sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori (art. 67, comma 8-bis, DPR 380/2001) |
| Miglioramento | Le parti che cambiano comportamento e la struttura nel suo insieme | Sì |
| Adeguamento, obbligatorio per la sopraelevazione | L’intera costruzione dopo l’intervento, con i livelli di sicurezza di un edificio nuovo | Sì |
Per il terremoto la norma usa un rapporto: l’azione sismica che la struttura sopporta, divisa per quella con cui si progetterebbe un edificio nuovo nello stesso punto. Nella sopraelevazione quel rapporto deve arrivare almeno a 1. La Circolare precisa che non serve rispettare tutte le regole di dettaglio delle costruzioni nuove, come l’armatura minima o il passo delle staffe. Conta il livello di sicurezza raggiunto.
Sopraelevare non è aggiungere un piano a una casa: è riprogettare la casa perché possa portare un piano in più.
Quando alzare il tetto non è una sopraelevazione
Le norme tecniche prevedono un’eccezione. Una variazione di altezza dovuta a cordoli in sommità o a modifiche della copertura, senza aumento di superficie abitabile, non è considerata sopraelevazione ai fini dell’adeguamento. La Circolare parla di incrementi di superficie abitabile “significativi dal punto di vista strutturale”. In questi casi l’adeguamento non è richiesto, salvo che ricorra un’altra delle condizioni previste dal paragrafo 8.4.3. Stabilire da che parte sta il tuo intervento è una valutazione tecnica, da fare sul progetto.
Cosa si verifica nella struttura esistente prima di sopraelevare
Un piano in più porta nuovo peso su muri, pilastri e fondazioni. E mette massa più in alto: in caso di terremoto le forze sull’edificio crescono. Per questo la verifica parte dalla conoscenza di quello che esiste, non da ipotesi. Le norme chiedono un’analisi della storia dell’edificio, un rilievo geometrico e strutturale e una caratterizzazione dei materiali.
In pratica si guardano cinque cose:
- Strutture verticali. Muri portanti o pilastri: materiale, spessore, stato di conservazione, continuità da terra al tetto.
- Solai. Com’è fatto ogni solaio, su cosa appoggia, quanto è rigido nel suo piano.
- Collegamenti. Se muri e solai sono legati tra loro, così che l’edificio si comporti come una scatola e non come pareti separate.
- Fondazioni. Tipo, dimensioni e stato. Le norme chiedono al progettista di motivare in modo esplicito la scelta di non intervenire in fondazione.
- Dissesti. Crepe e deformazioni, in atto o ferme da tempo, e la loro causa.
Negli edifici con qualche decennio di storia i disegni strutturali spesso mancano. In quel caso la conoscenza si costruisce con il rilievo e con le indagini sui materiali. Più l’edificio è conosciuto, più il calcolo è affidabile. La Circolare invita a una cautela particolare per gli edifici in muratura, soprattutto quelli storici, dove è difficile prevedere gli effetti di un intervento.
Gli interventi che accompagnano una sopraelevazione
Spesso il piano nuovo non arriva da solo. La verifica indica dove la struttura esistente non raggiunge il livello richiesto, e il progetto prevede i rinforzi necessari. Quali e quanti, lo dice il calcolo caso per caso.
Un esempio concreto è una casa degli anni Sessanta a Caravaggio, due piani fuori terra, a cui è stato aggiunto un piano. Il sopralzo di Caravaggio ha richiesto l’adeguamento sismico di tutto il fabbricato. I nuovi muri portanti del piano aggiunto hanno cordoli perimetrali in cemento armato, cioè travi continue in sommità che legano le pareti. I due solai esistenti sono stati consolidati con una cappa collaborante: una soletta armata, ancorata al solaio, che lavora insieme a esso. Catene di collegamento tengono uniti i muri esistenti. Due nuovi setti in cemento armato, pareti che resistono alle spinte orizzontali, sono stati aggiunti su una facciata. Su quel lato le fondazioni sono state consolidate raddoppiandone la base.
Non tutti i casi chiedono le stesse opere. Ma l’esempio mostra un punto: il lavoro sulla parte esistente fa parte dell’intervento quanto il piano nuovo, e va messo in conto fin dall’inizio.
Se il progetto del sopralzo arriva prima della verifica dell’esistente, manca la base su cui decidere.
Permessi e pratiche per una sopraelevazione in Lombardia
Una sopraelevazione passa da più pratiche, edilizie e strutturali. Vanno impostate insieme, perché l’una condiziona l’altra.
| Pratica | A cosa serve | Riferimento |
|---|---|---|
| Titolo edilizio | Autorizza l’aumento di volume e di altezza, nei limiti del piano urbanistico comunale. Di regola è il permesso di costruire | Art. 10 DPR 380/2001 |
| Pratica sismica | Deposito del progetto strutturale prima dell’inizio dei lavori. Secondo la zona sismica e il tipo di intervento può servire anche l’autorizzazione | L.R. Lombardia 33/2015, artt. 6 e 8; art. 94-bis DPR 380/2001 |
| Certificazione per la sopraelevazione | Indica il numero massimo di piani realizzabili e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico | Art. 90 DPR 380/2001 |
| Collaudo statico | Verifica finale da parte di un tecnico che non ha partecipato a progetto, direzione ed esecuzione | NTC 2018, par. 8.4; art. 67 DPR 380/2001 |
| Agibilità | Segnalazione certificata a fine lavori, prevista anche per le sopraelevazioni | Art. 24 DPR 380/2001 |
Sulla certificazione serve una precisazione. L’art. 90 del Testo Unico dell’Edilizia la affida all’ufficio tecnico regionale. In Lombardia la legge regionale 33 del 2015 ha trasferito questa funzione ai Comuni. Dove è prevista l’autorizzazione sismica, è l’autorizzazione stessa a tenere luogo della certificazione. Il progetto si deposita allo sportello unico del Comune, in formato elettronico.
La Regione ha classificato i Comuni lombardi in zona sismica 2, 3 o 4 con la delibera 2129 dell’11 luglio 2014. La zona del tuo Comune, insieme al tipo di intervento, decide quale procedura si applica. Se l’edificio è vincolato serve anche l’autorizzazione della Soprintendenza. Gli aspetti civilistici, come i rapporti di condominio o le distanze tra proprietà, non sono materia dell’ingegnere: li segue un legale o un notaio.
C’è poi il cantiere. Un sopralzo coinvolge spesso più imprese: strutture, copertura, impianti. Quando le imprese esecutrici sono più di una, anche in tempi diversi, il committente deve nominare il coordinatore per la sicurezza.
Sopraelevazione già realizzata senza titolo o senza calcolo
Capita di trovare un piano aggiunto anni fa, senza permesso o senza progetto strutturale. Spesso emerge prima di una vendita o di una successione. Le norme tecniche chiedono la valutazione della sicurezza anche per le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo (paragrafo 8.3). La regolarizzazione urbanistica segue le regole del Testo Unico, dopo le modifiche del decreto Salva Casa. Ma la pratica in Comune non sostituisce la verifica: prima si accerta se la struttura regge il piano in più, poi si decide come procedere.
Come si procede, dal sopralluogo al collaudo
Il percorso ha un ordine preciso. Prima il rilievo e le indagini sull’esistente. Poi la verifica dello stato di fatto, che dice se la sopraelevazione è fattibile e a quali condizioni. Solo dopo arriva il progetto: le nuove strutture, i rinforzi, le fasi di lavoro. Seguono le pratiche, il cantiere con la direzione dei lavori e il collaudo.
Verifica dell’esistente, progetto delle nuove strutture, pratiche e direzione dei lavori rientrano negli interventi su edifici esistenti che seguo di persona, nella Bergamasca e nelle province di Milano e Cremona. L’impresa entra in gioco quando il progetto c’è: il suo preventivo si basa su quello.
Domande frequenti
La sopraelevazione richiede sempre l’adeguamento sismico?
Sì, quando aggiunge superficie abitabile. Il paragrafo 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni rende obbligatorio l’adeguamento dell’intera costruzione per chi sopraeleva. Fanno eccezione le variazioni di altezza dovute a cordoli in sommità o a modifiche della copertura senza aumento di superficie abitabile. Vale in tutta Italia, non solo nelle zone a maggiore sismicità.
Si può sopraelevare una casa in muratura?
In molti casi sì, ma lo stabilisce la verifica dell’edificio. Il Testo Unico dell’Edilizia ammette la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché la costruzione nel complesso rispetti le norme. Contano la qualità dei muri, i collegamenti tra pareti e solai, le fondazioni. Spesso servono rinforzi sulla parte esistente.
Le fondazioni vanno sempre rinforzate?
No, non sempre. Dipende da come sono fatte, dal terreno e dal nuovo carico. Le norme tecniche chiedono però al progettista di motivare in modo esplicito la scelta di non intervenire, con una verifica di idoneità delle fondazioni. Non si può dare per scontato che reggano perché hanno retto finora.
Chi deve firmare il progetto di una sopraelevazione?
Serve un progetto strutturale firmato da un tecnico abilitato, nei limiti delle sue competenze, e una direzione dei lavori. A fine lavori è previsto il collaudo statico, affidato a un tecnico diverso, che non ha partecipato a progetto, direzione ed esecuzione. Il preventivo di un’impresa non sostituisce nessuno di questi passaggi.