Cos’è il deposito sismico secondo il Testo Unico dell’Edilizia

Il riferimento nazionale è l’art. 93 del DPR 380/2001. Chi intende costruire, riparare o sopraelevare in una zona sismica deve presentare un preavviso scritto allo sportello unico. Il preavviso indica chi sono il progettista, il direttore dei lavori e l’impresa.

Al preavviso si allega il progetto, firmato da un professionista abilitato nei limiti delle sue competenze e dal direttore dei lavori. Il progetto deve essere completo: planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione tecnica e gli elaborati richiesti dalle norme tecniche. Lo accompagna una dichiarazione del progettista. Attesta che il progetto rispetta le norme tecniche per le costruzioni e che il progetto strutturale è coerente con quello architettonico.

C’è un dettaglio che semplifica la vita. Per tutti gli interventi, il preavviso depositato con progetto e asseverazione vale anche come denuncia dei lavori in cemento armato e acciaio prevista dall’art. 65. Non servono due pratiche separate per la stessa struttura.

Il deposito sismico non è un timbro sul progetto: è il momento in cui il progettista dichiara, firmando, che la struttura rispetta le norme tecniche.

Quando serve il deposito sismico in Lombardia

La classificazione sismica dei Comuni lombardi è quella della DGR X/2129 del 2014, efficace dal 10 aprile 2016. In Lombardia non ci sono Comuni in zona 1: il territorio si divide tra zona 2, zona 3 e zona 4. La zona del singolo Comune va controllata ogni volta, perché da questa dipende il tipo di pratica.

Conta poi la natura dell’intervento. Il DL 32/2019 ha introdotto l’art. 94-bis, che divide gli interventi strutturali in tre categorie in base alla rilevanza per la pubblica incolumità. La classificazione dell’intervento la fa il progettista, e da lì discende il percorso.

Categoria (art. 94-bis)Esempi indicati dalla normaCosa comporta
RilevantiAdeguamento o miglioramento sismico in zona 1 e nella parte più esposta della zona 2; nuove costruzioni complesse ed edifici strategici fuori dalle zone 3 e 4Autorizzazione preventiva prima dell’inizio dei lavori
Di minore rilevanzaAdeguamento o miglioramento in zona 3 e nel resto della zona 2; riparazioni e interventi locali; nuove costruzioni ordinarieNiente autorizzazione preventiva: deposito, con possibili controlli a campione
Privi di rilevanzaInterventi che per caratteristiche e uso non comportano pericolo per la pubblica incolumitàDisciplina definita dagli elenchi regionali

Anche aprire un varco in una parete portante è di regola un intervento locale su una costruzione esistente. Rientra quindi tra quelli di minore rilevanza, ma resta un intervento strutturale con il suo progetto. Lo stesso vale per una cerchiatura inserita in un muro portante.

Gli interventi privi di rilevanza li elencano le Regioni. Se un lavoro vi rientra, e con quali adempimenti, va verificato sulla normativa regionale vigente il giorno della pratica.

Deposito o autorizzazione: cosa cambia secondo la zona

In Lombardia la materia è regolata dalla L.R. 12 ottobre 2015, n. 33. La legge ha trasferito ai Comuni, singoli o associati, le funzioni che il Testo Unico assegnava alla Regione. Per questo in Lombardia la pratica sismica non va più al Genio Civile: si presenta allo sportello unico del Comune, in formato elettronico.

La legge regionale distingue due strade. Nei Comuni a bassa sismicità, che secondo le linee regionali di attuazione (DGR X/5001 del 2016) sono quelli in zona 3 e 4, si deposita il progetto. Lo sportello unico rilascia subito l’attestazione di avvenuto deposito. Nelle altre località sismiche, cioè la zona 2, non si possono iniziare i lavori senza l’autorizzazione sismica del Comune.

Sopra la legge regionale c’è però l’art. 94-bis, che esclude dall’autorizzazione preventiva gli interventi di minore rilevanza e quelli privi di rilevanza. In pratica, in zona 2 l’autorizzazione riguarda gli interventi rilevanti. Quale procedura si applica a un caso concreto va verificato sulla modulistica regionale e sullo sportello del Comune interessato.

In tutti i casi restano i controlli, anche a campione, di Comuni e Regione.

Come si presenta il deposito sismico

La pratica parte dal progetto strutturale, non dal modulo: carichi, verifiche ed elaborati esecutivi secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni.

ElementoChi lo preparaContenuto
Preavviso e dati dei soggettiCommittente o costruttore, con il progettistaNomi e recapiti di progettista, direttore dei lavori e impresa
Progetto strutturaleProgettista abilitatoElaborati grafici, relazione di calcolo, relazione sui materiali
AsseverazioneProgettistaRispetto delle norme tecniche e coerenza con il progetto architettonico
Firma del direttore dei lavoriDirettore dei lavoriAssunzione dell’incarico di dirigere l’opera strutturale

Il deposito non sostituisce il titolo edilizio. Permesso di costruire, SCIA o CILA seguono la loro strada, e la pratica sismica si aggiunge. Le due pratiche devono raccontare la stessa opera: è il motivo per cui la legge chiede la coerenza tra progetto strutturale e architettonico.

La progettazione strutturale comprende anche gli elaborati per la pratica sismica. Predispongo la documentazione e seguo l’iter fino all’attestazione o all’autorizzazione, nella Bergamasca e nelle province di Milano e Cremona.

Dopo il deposito: varianti, struttura ultimata e collaudo

Il deposito apre un percorso che si chiude a fine lavori, secondo gli articoli 65 e 67 del Testo Unico. Le varianti che incidono sulla struttura vanno denunciate prima di essere eseguite: un pilastro spostato in cantiere non si sistema a fine lavori con un disegno aggiornato.

Durante il cantiere la legge regionale assegna compiti precisi. Il direttore dei lavori annota sul giornale di cantiere le verifiche antisismiche eseguite. Direttore dei lavori, collaudatore in corso d’opera e impresa verificano, ciascuno per la sua parte, che l’esecuzione sia conforme al progetto.

A opera finita servono la relazione a struttura ultimata e il collaudo statico. Per riparazioni e interventi locali li sostituisce la dichiarazione di regolare esecuzione. Sono adempimenti del direttore dei lavori e del collaudatore, con termini fissati dalla legge. Il collaudo serve poi per l’agibilità: una pratica sismica lasciata a metà si ripresenta quando si usa o si vende l’immobile.

Domande frequenti

Chi presenta il deposito sismico?

Lo presenta chi fa eseguire i lavori, con il progetto firmato dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori. Nella pratica il tecnico prepara elaborati e moduli e li trasmette allo sportello unico del Comune. Il committente firma come titolare dell’intervento e indica impresa e professionisti incaricati.

Si può iniziare a lavorare subito dopo il deposito?

Dove basta il deposito, lo sportello unico rilascia l’attestazione di avvenuto deposito al momento della presentazione. Serve però anche il titolo edilizio. Dove è richiesta l’autorizzazione sismica, i lavori strutturali non possono iniziare prima del rilascio. In entrambi i casi conviene verificare la procedura del singolo Comune.

Il deposito sismico serve anche per i lavori su un edificio esistente?

Sì, quando i lavori toccano la struttura. L’art. 93 parla di costruire, riparare e sopraelevare. Rinforzi di solai, aperture in muri portanti e sopraelevazioni sono interventi strutturali e passano dalla pratica sismica. Cambia la categoria dell’art. 94-bis, e con essa il tipo di pratica e di collaudo.

Cosa succede se i lavori strutturali sono stati fatti senza deposito?

Va regolarizzata. Nell’accertamento di conformità dell’art. 36-bis, comma 3-bis, il tecnico attesta il rispetto delle norme tecniche vigenti all’epoca, con la documentazione strutturale, come prevede l’art. 34-bis, comma 3-bis. L’attestazione non serve nelle zone a bassa sismicità. Prima ancora, un rilievo verifica che la struttura regga.